Gratuito patrocinio
Lo studio offre gratuito patrocinio nelle seguenti materie:
- diritto di famiglia
- diritto delle successioni
- diritto fallimentare e recupero crediti
- diritto dell’immigrazione
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria. In particolare, è assicurato il patrocinio (DRP art. 74 115/2002)
Le spese relative all’avvocato sono a carico dello Stato; pertanto, il difensore non riceve il compenso dal cliente – che non avrebbe le possibilità economiche per remunerarlo – ma dallo Stato.
Per godere del gratuito patrocinio, occorre essere ammessi con apposita domanda.
La legge prescrive i requisiti necessari tra i quali spicca la necessità che le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate.
Condizioni di ammissione:
- i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
- i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
- gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
Il richiedente deve essere titolare di:
- un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018).
Tale importo viene aggiornato ogni due anni.